lunedì 5 ottobre 2015

La valutazione del rischio


Il documento di valutazione del rischio è sicuramente il più importante per un azienda sul piano della sicurezza. Il documento va predisposto dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, con il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori e con il medico designato.

Le imprese a conduzione familiare e i liberi professionisti sono esonerati dall'obbligo di avere questo documento. Come impresa familiare si intende l'azienda alla quale collaborano senza rapporto di dipendenza solo il coniuge, parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo grado.

Durante la valutazione del rischio vengono descritti tutti i pericoli e i rischi dell'azienda e individuate le misure per limitarli:

  • Rumori;
  • Vibrazioni;
  • Rischio chimico;
  • Stress lavorativo;
  • Manipolazione manuale di carichi pesanti;
  • Rischio di incendio;
  • Rischio elettrico;
  • Rischi nell'uso di macchine e impianti.

Nelle aziende fino a 10 dipendenti la valutazione del rischio viene effettuata in base alla procedure standardizzate. Questo metodo può essere adottato anche dalle aziende fino a 50 dipendenti se queste non svolgono attività in presenza di sostanze chimiche, biologiche, esplosive, cancerogene o amianto.

Il documento di valutazione del rischio va aggiornato entro 30 giorni in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della salute e alla sicurezza dei lavoratori; a seguito di infortuni di un certo significato; quando ne è evidenziata la necessità dalla sorveglianza sanitaria.

In ogni caso, alcune valutazioni hanno delle scadenze ben precise:

  • La valutazione del rumore va svolta ogni 4 anni.
  • La valutazione delle vibrazioni va svolta ogni 4 anni.

Quando viene costituita una nuova impresa il documento di valutazione del rischio va redatto immediatamente, cioè entro 90 giorni dall'inizio dell'attività.

sabato 3 ottobre 2015

Informazione e addestramento


In base all'articolo 36 del decreto legislativo 81/2008, una particolare attenzione va rivolta all'informazione data ai lavoratori relativamente alla sicurezza sul lavoro. L'informazione va data all'inizio dell'attività e contiene informazioni relativamente:

  • alla sicurezza e salute connesse all'attività svolta, 
  • ai rischi specifici a cui è esposto il lavoratore,
  • alle procedure di emergenza sul luogo di lavoro, 
  • alle misure di protezione adottate dall'azienda.

L'informazione va trasmessa verbalmente da parte del titolare dell'azienda o di un suo incaricato, e va riportata in un documento scritto.

Molto più complessi e costosi sono i corsi di addestramento obbligatori. Il tipo e la durata degli addestramenti dipendono dal ruolo all'interno dell'azienda e dalla classe di rischio dell'azienda stessa.

Nella classe di rischio più bassa si trovano il maggior numero di aziende per il commercio al dettaglio e all'ingrosso, i servizi e i pubblici esercizi. Le aziende della produzione alimentare invece presentano un rischio maggiore.

Per quale rischio sia obbligatoria la formazione dipende dall'attività effettivamente svolta, come pure dalle risultanze della specifica valutazione del rischio per ciascun settore di attività. Conseguentemente, un lavoratore che opera in un azienda con classe di rischio media o alta può assolvere una formazione per il rischio basso se svolge esclusivamente attività a basso rischio, quale ad esempio il lavoro amministrativo.

I lavoratori neoassunti devono ricevere la loro informazione e addestramento all'inizio della loro attività, possibilmente prima che inizi a lavorare. Se non è possibile i corsi di formazione possono essere svolti dopo l'assunzione entro 60 giorni dall'inizio dell'attività.

giovedì 1 ottobre 2015

Rischio vibrazioni


La valutazione del rischio dell'influenza delle vibrazioni richiede un approccio complesso in quanto il loro effetto sull'uomo è multiplo perchè possono essere contemporaneamente interessati molti organi del corpo.

Quando parliamo della valutazione del rischio da vibrazioni ci si riferisce a due tipologie: vibrazioni trasmesse al copro intero e vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero

Sono intese come le vibrazioni meccaniche che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi da rachide.

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

Sono intese come le vibrazioni meccaniche che comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare per disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici e muscolari.

Per valutare il rischio delle vibrazioni sul corpo dell'operatore occorre principalmente prendere in considerazione alcuni parametri:

  1. Intensità: si determina quasi sempre in termini di accelerazione e fornisce un idea di quant oè ampio lo scuotimento.
  2. Frequenza: Indica quante oscillazioni avvengono in 1 secondo.
  3. Asse di percezione: Possono essere verticali oppure orizzontali.
  4. Tempo di esposizione: Tanto più lungo è il tempo di esposizione del lavoratore tanto più gravi e duraturi saranno gli effetti negativi sul suo corpo.

Per quanto riguarda la frequenza, può essere a sua volta divisa in tree categorie:

  1. Bassissima frequenza: si tratta di un movimento oscillatorio ellittico del corpo che porta a disturbi quali vertigini, sonnolenza, sudorazione fredda e nausea.
  2. Bassa frequenza: Provocano danno osteo-articolari e contribuiscono all'insorgenza di problemi all'apparato digerente e circolatorio.
  3. Frequenza medio-alta: Sono prodotte dall'uso di attrezzature spesso ad uso manuale. I danni possono essere sia di tipo acuto che di tipo cronico.


Il rischio riumore


L'esposizione prolungata ai rumori può comportare la perdita permanente dell'udito e una serie di disturbi quali:
  • Diminuzione o perdita dell'udito. 
  • Alterazioni al sistema cardio-circolatorio, al sistema nervoso e neurovegetativo e all'apparato digerente.
  • Diminuzione della concentrazione.
  • Stress, ipertensione, depressione.
  • Difficoltà nel recepire segnalazioni acustiche di avvertimento o pericolo.
Il rumore si misura in Decibel. Il Decibel è una convenzione, un’unità di misura relativa e non assoluta. Se 0dB è la soglia teorica di udibilità umana, verso i 120 dB il suono raggiunge un tale spessore da indurre fastidio; vicino ai 140 dB inizia la sensazione di dolore. Le classi di rischio del rumore si suddividono in questo modo:

Livello sonoro di esposizione settimanale inferiore o uguale a 80 dB

Il rischio è da considerarsi accettabile, comunque è necessario:
  1. disporre di dispositivi di protezione individuali;
  2. avere una sufficiente formazione e informare, formare e addestrare i propri collaboratori;
  3. effettuare una valutazione strumentale dei macchinari e delle attrezzature;
  4. informare il medico competente sui risultati della valutazione del rischio.
Livello sonoro di esposizione settimanale oltre 80 dB e inferiore a 85 dB

Effettuare i rilievi dei livelli di esposizione con metodi e apparecchiature idonee;
redigere un rapporto di valutazione del rumore del lavoratore;
informare i lavoratori sui rischi derivanti dall'esposizione al rumore;
utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale;
sottoporre i lavoratori a controlli medici su richiesta del lavoratore.

Livello sonoro di esposizione settimanale uguale o superiore a 85 dB e inferiore a 87 dB

L'esposizione a livelli superiori a 85 dB può avvenire per brevi periodi utilizzando adeguati dispositivi di protezione:
  • Uso obbligatorio dei dispositivi di protezione dell'udito;
  • visita obbligatoria del medico competente;
  • adeguata formazione e informazione sull'uso delle attrezzature di lavoro;
  • riduzione del rumore attraverso la minor durata e intensità;
Livello di esposizione sonora settimanale oltre gli 87 dB

Per questa esposizione il datore di lavoro deve individuare le cause dell'eccessiva esposizione e adottare misure per riportare tale valore al di sotto di 87 dB.